(Regolamento-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  Le domande  delle  Provincie  e  dei  Comuni  per  l'effetto  degli
articoli  19  e  20  della  Legge,   sono   direttamente   presentate
all'amministrazione  del  fondo  per  il  culto  entro   il   termine
rispettivamente fissato dalla Legge. 
 
  Esse   devono   essere   accompagnate   da   un'apposita   motivata
deliberazione del Consiglio provinciale o comunale e  da  tutti  quei
titoli e documenti che valgano ad appoggio dello invocato diritto. 
 
  Dietro richiesta sara' consegnata una ricevuta  d'ufficio  a  prova
della fatta presentazione.