Art. 30. Le domande delle Provincie e dei Comuni per l'effetto degli articoli 19 e 20 della Legge, sono direttamente presentate all'amministrazione del fondo per il culto entro il termine rispettivamente fissato dalla Legge. Esse devono essere accompagnate da un'apposita motivata deliberazione del Consiglio provinciale o comunale e da tutti quei titoli e documenti che valgano ad appoggio dello invocato diritto. Dietro richiesta sara' consegnata una ricevuta d'ufficio a prova della fatta presentazione.