(Regolamento-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
  Per mezzo del ricevitore  del  registro  del  luogo  si  deve  pure
trasmettere un competente numero  di  esemplari  del  modulo  E  alle
superiore dei  conventi  femminili  gia'  stati  soppressi  da  Leggi
precedenti, ed ove si continua tuttavia a  tenore  delle  medesime  a
fare vita comune. 
 
  I moduli colla dichiarazione individuale delle religiose a  seconda
del precedente articolo 27 devono venire restituiti al ricevitore del
registro nel termine stabilito dalla Legge.