Art. 31. Per mezzo del ricevitore del registro del luogo si deve pure trasmettere un competente numero di esemplari del modulo E alle superiore dei conventi femminili gia' stati soppressi da Leggi precedenti, ed ove si continua tuttavia a tenore delle medesime a fare vita comune. I moduli colla dichiarazione individuale delle religiose a seconda del precedente articolo 27 devono venire restituiti al ricevitore del registro nel termine stabilito dalla Legge.