(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  Lo scioglimento delle case religiose  maschili  gia'  soppresse  da
Leggi precedenti, avviene, per determinazione ed entro il termine  da
stabilirsi dalla amministrazione del fondo per il  culto  nei  limiti
fissati dall'articolo 7 della Legge, previo apposito atto di presa di
possesso per parte del ricevitore del registro o  di  altro  speciale
delegato. 
 
  Ai religiosi che all'epoca dello scioglimento facciano vita  comune
nella casa a norma delle facolta' concesse dalle Leggi  anteriori  di
soppressione, devono essere rilasciati i  mobili  ed  effetti  ancora
esistenti e necessari al loro uso personale, secondo le  disposizioni
del precedente art. 23.