Art. 32. Lo scioglimento delle case religiose maschili gia' soppresse da Leggi precedenti, avviene, per determinazione ed entro il termine da stabilirsi dalla amministrazione del fondo per il culto nei limiti fissati dall'articolo 7 della Legge, previo apposito atto di presa di possesso per parte del ricevitore del registro o di altro speciale delegato. Ai religiosi che all'epoca dello scioglimento facciano vita comune nella casa a norma delle facolta' concesse dalle Leggi anteriori di soppressione, devono essere rilasciati i mobili ed effetti ancora esistenti e necessari al loro uso personale, secondo le disposizioni del precedente art. 23.