(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 10)
                              Art. 10. 
 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 8, e legge 22 gennaio 1966, n. 
1, art. 8) 
 
  L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai  Comuni,
rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20  settembre,  l'elenco  dei
cittadini che  si  trovino  sottoposti  alle  misure  di  prevenzione
previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,  e  che
abbiano compiuto o compiano il 21° anno di  eta'  entro  il  semestre
successivo.