Art. 10. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 8, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 8) L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di eta' entro il semestre successivo.