(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 11)
                              Art. 11. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                             1, art. 11) 
 
  I  cittadini  italiani  che  vengono  cancellati  dal  registro  di
popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva allo estero
restano iscritti nelle liste elettorali del Comune  per  sei  anni  a
decorrere  dalla  data  della  cancellazione  anagrafica,  sempreche'
conservino i requisiti per essere elettori. 
  I cittadini italiani residenti all'estero, purche' in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 1,  possono  chiedere  di  essere  iscritti
nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se gia'  cancellati  o
di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando  non  risultino
compresi nel registro della popolazione stabile del Comune. 
  La domanda, da inoltrare per il tramite della competente  autorita'
consolare, deve essere inviata al sindaco del Comune di nascita o del
Comune nelle cui liste risulta o risultava  iscritto  il  richiedente
all'atto della partenza, o del Comune di nascita dei suoi  ascendenti
oppure,  per  le  cittadine  straniere  che   hanno   acquistato   la
cittadinanza italiana per  matrimonio,  del  Comune  di  nascita  del
marito o di quello nelle cui liste  elettorali  questi  e'  iscritto.
Della ricezione della domanda il sindaco da' notizia  all'interessato
a mezzo di lettera raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno.  Per  il
tramite  dell'autorita'   consolare   notifica   all'interessato   le
decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale. 
  I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che,
in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto  legislativo
28 novembre 1947, n. 1430, non fanno piu' parte del territorio  dello
Stato, possono, a meno che non rientrino nei  casi  sopra  descritti,
chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni  della
Repubblica con le modalita' di cui al terzo comma. Alla domanda  deve
essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante e'
in possesso della cittadinanza italiana. 
  Per coloro che domandano la  iscrizione  o  la  reiscrizione  nelle
liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile. 
  Della  condizione  di  cittadino  residente  all'estero  e'   fatta
apposita  annotazione  nelle  liste  generali  e  sezionali  e  nello
schedario elettorale.