Art. 12. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1 e 2, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2) Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione e' composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni.