(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 12)
                              Art. 12. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1  e  2,  e  legge  22
              gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2) 
 
  Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione
del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio  seno,  la
Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino
all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. 
  La Commissione e' composta dal  sindaco  e  da  quattro  componenti
effettivi e quattro  supplenti  nei  Comuni  al  cui  Consiglio  sono
assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti  effettivi  e  sei
supplenti in quelli al cui  Consiglio  sono  assegnati  da  30  a  50
consiglieri, di otto componenti effettivi  ed  otto  supplenti  negli
altri Comuni.