(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 13)
                              Art. 13. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8,  9,
primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3, 4,  5
                                e 6) 
 
  Per  la  elezione  dei  componenti  effettivi   della   Commissione
elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella  propria  scheda
un nome solo e sono proclamati eletti coloro che  hanno  raccolto  il
maggior numero di voti purche' non inferiore a due nei Comuni il  cui
Consiglio e' composto da 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio
e' composto da 30 a 50 membri e a quattro nei Comuni il cui Consiglio
ha da 60 a 80 membri. A parita' di voto e' proclamato eletto il  piu'
anziano di eta'. 
  Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. 
  A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito  eletto  alcun
consigliere di minoranza, dovra' essere chiamato a  far  parte  della
Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il
consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. 
  L'elezione  deve  essere  effettuata  con  unica  votazione  e  con
l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al  Comune.
Il sindaco non prende parte alla votazione. 
  Con votazione separata e con le stesse modalita'  si  procede  alla
elezione dei membri supplenti.