Art. 13. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3, 4, 5 e 6) Per la elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purche' non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio e' composto da 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio e' composto da 30 a 50 membri e a quattro nei Comuni il cui Consiglio ha da 60 a 80 membri. A parita' di voto e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovra' essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione. Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla elezione dei membri supplenti.