(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 14)
                              Art. 14. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi  9,  secondo  periodo,
10, 11 e 12, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7, 8, 9  e
                                 10) 
 
  La Commissione  elettorale  comunale  e'  presieduta  dal  sindaco.
Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica,  ne  fa  le
veci l'assessore delegato o l'assessore anziano.  Se  il  sindaco  e'
sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo,  la  Commissione  e'
presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette
funzioni. 
  Le funzioni di segretario della  Commissione  sono  esercitate  dal
segretario comunale, o, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti,  da  un
funzionario da lui delegato. 
  Per la validita' delle  riunioni  della  Commissione  e'  richiesto
l'intervento   della   maggioranza   dei   componenti.   In   seconda
convocazione le riunioni sono valide se il numero  dei  presenti  non
sia inferiore a tre se la Commissione e' composta di cinque  o  sette
membri ed a quattro  se  e'  composta  di  nove.  Le  decisioni  sono
adottate a maggioranza di voti; in caso di parita'  prevale  il  voto
del presidente. 
  I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione
soltanto in mancanza dei componenti  effettivi  e  in  corrispondenza
delle votazioni con le quali gli  uni  e  gli  altri  sono  risultati
eletti dal Consiglio comunale.