Art. 14. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9, secondo periodo, 10, 11 e 12, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7, 8, 9 e 10) La Commissione elettorale comunale e' presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco e' sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione e' presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato. Per la validita' delle riunioni della Commissione e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione e' composta di cinque o sette membri ed a quattro se e' composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.