Art. 15. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11, 12, 13 e 14) I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune puo' promuovere la dichiarazione di decadenza. Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessita', e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza. Finche' la Commissione non sara' ricostituita, in caso di necessita' le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio. Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.