(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 15)
                              Art. 15. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12,  ultimo  comma  e  legge  22
         gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11, 12, 13 e 14) 
 
  I  membri  della  Commissione   elettorale   comunale   che   senza
giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive  sono
dichiarati  decaduti.  La  decadenza  e'  pronunciata  dal  Consiglio
comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e  comunque
non  prima  che  sia  decorso  il  termine  di  dieci  giorni   dalla
notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. 
Qualsiasi cittadino del Comune puo' promuovere  la  dichiarazione  di
decadenza. 
  Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e  supplenti  della
Commissione si siano ridotti in numero inferiore a  quello  richiesto
per  la  validita'  delle  riunioni,  la  Commissione  decade  ed  il
Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura
d'urgenza in caso di necessita', e in ogni caso  entro  un  mese  dal
verificarsi dell'ultima vacanza. 
  Finche'  la  Commissione  non  sara'  ricostituita,  in   caso   di
necessita' le relative funzioni  saranno  svolte  da  un  commissario
prefettizio. 
  Nei Comuni retti da commissario,  i  componenti  della  Commissione
elettorale  comunale  restano  in  carica  sotto  la  presidenza  del
commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale
nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.