(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 18)
                              Art. 18. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                             1, art. 14) 
 
  Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita,
con manifesto da affiggersi  all'albo  comunale  e  in  altri  luoghi
pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della
Commissione elettorale comunale adottate ai  sensi  dell'art.  16,  a
presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e  il  20  ottobre
con le modalita' di cui al successivo art. 20. 
  Durante questo periodo, un  esemplare  di  ciascuno  degli  elenchi
firmato dal presidente della Commissione comunale  e  dal  segretario
deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i  titoli
e documenti relativi a ciascun nominativo e con le  liste  elettorali
del semestre precedente.  Ogni  cittadino  ha  diritto  di  prenderne
visione. 
  Il  sindaco  notifica  al  prefetto  della   Provincia   l'avvenuta
affissione del manifesto.