Art. 18. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14) Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'art. 16, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalita' di cui al successivo art. 20. Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.