Art. 19. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 15) La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali. A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 16 per essere incorsi in una delle incapacita' previste dai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione e' notificata anche a coloro per i quali e' stata proposta la cancellazione dalle liste. La notificazione e' eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.