(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 19)
                              Art. 19. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                             1, art. 15) 
 
  La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di
notificazione nei  confronti  di  coloro  dei  quali  la  Commissione
comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali. 
  A coloro che non siano  stati  inclusi  nel  primo  elenco  di  cui
all'art. 16 per essere incorsi in una delle incapacita' previste  dai
precedenti articoli 2 e  3,  il  sindaco  notifica  per  iscritto  la
decisione  della  Commissione  elettorale  comunale,  indicandone   i
motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. 
  La decisione della Commissione e' notificata anche a coloro  per  i
quali e' stata proposta la cancellazione dalle liste. 
  La notificazione e' eseguita per mezzo degli agenti  comunali,  che
devono chiedere il rilascio di  apposita  ricevuta.  In  mancanza  di
ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta  notificazione
fa fede fino a prova in contrario.