(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 20)
                              Art. 20. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17) 
 
  Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 18,  puo'  ricorrere
alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione,
cancellazione, diniego di iscrizione od  omissione  di  cancellazione
negli elenchi proposti dalla Commissione comunale. 
  I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso  termine  al
Comune, che ne rilascia ricevuta e li  trasmettono  alla  Commissione
elettorale mandamentale. 
  Il ricorrente che impugna un'iscrizione  deve  dimostrare  di  aver
fatto eseguire la notificazione del ricorso alla  parte  interessata,
entro i cinque giorni successivi alla  presentazione,  per  mezzo  di
ufficiale  giudiziario  di  pretura  o  di  usciere  dell'ufficio  di
conciliazione. 
  La parte interessata  puo',  entro  cinque  giorni  dalla  avvenuta
notificazione, presentare un controricorso,  eventualmente  corredato
da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne
rilascia ricevuta. 
  Per  i  cittadini  residenti  all'estero  il   ricorso   dev'essere
presentato  non  oltre  il  trentesimo  giorno   dalla   data   della
notificazione della  decisione  della  Commissione  comunale.  Se  la
presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorita' consolare,
questa ne cura  l'immediato  inoltro  alla  Commissione  mandamentale
competente.