Art. 20. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17) Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 18, puo' ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale. I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmettono alla Commissione elettorale mandamentale. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione. La parte interessata puo', entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta. Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorita' consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.