(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 21)
                              Art. 21. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, primo periodo, 3  e
       4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2) 
 
  In  ogni  Comune  capoluogo   di   mandamento   giudiziario,   dopo
l'insediamento del Consiglio provinciale, e' costituita, con  decreto
del presidente della Corte di  appello,  una  Commissione  elettorale
mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove
esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro  membri
effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed  uno
supplente designati dal prefetto, e tre  effettivi  e  tre  supplenti
designati dal Consiglio provinciale. 
  La Commissione rimane in carica sino all'insediamento  della  nuova
Commissione.