Art. 21. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, primo periodo, 3 e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2) In ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della Corte di appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale. La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.