(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 22)
                              Art. 22. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, secondo periodo,  2
e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 o
                             9, 10 e 11) 
 
  I componenti della Commissione  elettorale  mandamentale  designati
dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della  carriera
direttiva in attivita' di servizio o a riposo;  nel  capoluogo  della
Provincia la designazione deve cadere su funzionari della  Prefettura
appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica  non
inferiore a direttore  di  sezione.  In  caso  di  trasferimenti,  il
prefetto provvede a nuove designazioni. 
  I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio  provinciale,
sono scelti fra gli  elettori  dei  Comuni  del  mandamento  estranei
all'Amministrazione dei Comuni  medesimi,  sempreche'  siano  forniti
almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero
che abbiano gia' fatto parte di Commissioni elettorali per almeno  un
biennio, e non siano dipendenti civili o militari  dello  Stato,  ne'
dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni  pubbliche
di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio. 
  Alla designazione da parte del Consiglio  provinciale  si  provvede
mediante  votazione  nella  seduta  successiva  alla   elezione   del
presidente e della Giunta provinciale. 
  Nella  votazione,  da  effettuarsi   distintamente   per   ciascuna
Commissione, ogni consigliere scrive sulla  propria  scheda  un  nome
solo e sono proclamati eletti coloro che hanno  raccolto  il  maggior
numero di voti purche' non inferiore a tre. 
  A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'. 
  Con votazione separata, e con le stesse modalita', si procede  alla
elezione dei membri supplenti. 
  I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione
elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi
e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in  corrispondenza
delle votazioni con le quali gli  uni  e  gli  altri  sono  risultati
eletti. 
  Gli adempimenti di cui ai  precedenti  commi  nelle  Regioni  nelle
quali non esistano i Consigli  provinciali  vengono  espletati  dagli
organi cui sono devolute le  attribuzioni  dei  Consigli  provinciali
medesimi. 
  I componenti  della  Commissione  elettorale  mandamentale  possono
essere rieletti.