(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 23)
                              Art. 23. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5 e legge  22  gennaio
             1966, n. 1, art. 16, commi 12, 13, 14 e 15) 
 
  I  membri  della  Commissione  elettorale  mandamentale  che  senza
giustificato motivo, non prendono parte  a  tre  sedute  consecutive,
sono dichiarati decaduti. 
  La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dal  presidente  della
Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla  notificazione
giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. 
  Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento  puo'  promuovere  la
dichiarazione di decadenza. 
  Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e  supplenti  della
Commissione  elettorale  mandamentale  si  siano  ridotti  in  numero
inferiore a quello richiesto per  la  validita'  delle  riunioni,  la
Commissione decade e gli  organi  competenti  devono  procedere  alla
rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In
attesa  della  costituzione  della  nuova  Commissione,  le  relative
funzioni  sono  esercitate,  con  l'assistenza  del  segretario,  dal
magistrato presidente.