(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 24)
                              Art. 24. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo  comma,  e  legge  22
             gennaio 1966, n. 1, art. 16, ultimo comma) 
 
  Ai  componenti  della  Commissione   elettorale   mandamentale   e'
concessa, oltre al rimborso delle  spese  di  viaggio  effettivamente
sostenute, una medaglia di presenza nella stessa  misura  determinata
dalle disposizioni in  vigore  per  i  componenti  delle  Commissioni
costituite presso le Amministrazioni dello Stato.