(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 25)
                              Art. 25. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19) 
 
  Nei mandamenti che abbiano  una  popolazione  superiore  ai  50.000
abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente  della
Commissione mandamentale, Sottocommissioni elettorali in  proporzione
di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono  essere
egualmente costituite ove esistano sezioni di pretura. 
  Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in  attivita'  di
servizio a  riposo  od  onorari,  ed  hanno  la  stessa  composizione
prevista per la Commissione elettorale mandamentale. 
  Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce  i  compiti
fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita'. 
  Per la costituzione ed il funzionamento  delle  Sottocommissioni  e
per il trattamento  economico  spettante  ai  singoli  componenti  si
applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.