(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 26)
                              Art. 26. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20) 
 
  Qualora la circoscrizione di un  mandamento  giudiziario  comprenda
Comuni di piu' Province, il presidente  della  Corte  d'appello  puo'
determinare, con proprio decreto, la  competenza  territoriale  delle
Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito
di una sola Provincia. 
  Analogamente il  presidente  della  Corte  di  appello,  quando  la
situazione dei luoghi lo consigli, ha facolta'  di  determinare,  con
proprio  decreto,  la  competenza  territoriale   della   Commissione
elettorale   mandamentale   in   difformita'   della   circoscrizione
giudiziaria.