Art. 27. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21) La Commissione elettorale mandamentale e la Sottocommissione compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il segretario del Comune capoluogo del mandamento giudiziario od altro funzionario di ruolo del Comune designato dal sindaco esercita le funzioni di segretario della Commissione elettorale mandamentale; le funzioni di segretario delle Sottocommissioni sono esercitate da impiegati del Comune, designati dal sindaco. Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute. Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti. Copia dei verbali e' trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.