(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 27)
                              Art. 27. 
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21) 
 
  La  Commissione  elettorale  mandamentale  e  la   Sottocommissione
compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente  e  di
almeno due commissari. 
  Le decisioni sono adottate  a  maggioranza  di  voti;  in  caso  di
parita' prevale il voto del presidente. 
  Il segretario del Comune capoluogo del  mandamento  giudiziario  od
altro funzionario di ruolo del Comune designato dal sindaco  esercita
le funzioni di segretario della Commissione elettorale  mandamentale;
le funzioni di segretario delle Sottocommissioni sono  esercitate  da
impiegati del Comune, designati dal sindaco. 
  Di tutte le operazioni il segretario redige  processi  verbali  che
sono sottoscritti da lui e  da  ciascuno  dei  membri  presenti  alle
sedute. 
  Le  decisioni  devono  essere  motivate;  quando  esse  non   siano
concordi, nel verbale deve essere indicato il voto  di  ciascuno  dei
commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti. 
  Copia dei verbali e' trasmessa, entro il termine di giorni  cinque,
al prefetto ed al procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale
competente per territorio.