(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 28)
                              Art. 28. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1,
                              art. 17) 
 
  Decorso il termine di cui all'art. 18, e rispettivamente  non  piu'
tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere  al
presidente della Commissione elettorale mandamentale: 
    1) un esemplare dei due elenchi di cui all'art. 16  corredati  di
tutti i documenti relativi; 
    2) i  ricorsi  presentati  contro  detti  elenchi,  con  tutti  i
documenti che vi si riferiscono; 
    3)  copia  conforme  dei  verbali  delle   operazioni   e   delle
deliberazioni della Commissione elettorale comunale. 
  L'altro esemplare degli elenchi suddetti  rimane  conservato  nella
segreteria del Comune. 
  Il  presidente  della  Commissione  elettorale  mandamentale  invia
ricevuta degli atti al sindaco, entro tre  giorni  dalla  data  della
loro ricezione, della quale viene presa  nota  in  apposito  registro
firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione. 
  Qualora il Comune non provveda all'invio  degli  atti  nel  termine
prescritto, il presidente della Commissione  elettorale  mandamentale
ne da' immediato avviso al prefetto, agli effetti dello art. 53.