Art. 28. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17) Decorso il termine di cui all'art. 18, e rispettivamente non piu' tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale: 1) un esemplare dei due elenchi di cui all'art. 16 corredati di tutti i documenti relativi; 2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono; 3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale. L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune. Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione. Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne da' immediato avviso al prefetto, agli effetti dello art. 53.