(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 29)
                              Art. 29. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                             1, art. 18) 
 
  La Commissione elettorale mandamentale: 
    1) esamina le operazioni compiute dalla  Commissione  comunale  e
decide sui ricorsi presentati contro di esse; 
    2) cancella dagli elenchi formati dalla  Commissione  comunale  i
cittadini  indebitamente  proposti  per  la  iscrizione  o   per   la
cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; 
    3) decide sulle  domande  d'iscrizione  o  di  cancellazione  che
possono esserle pervenute direttamente. 
  La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro
che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari,
deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. 
  La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a  quello
nel quale ha ricevuto gli atti. 
  I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai
cittadini  residenti  all'estero  sono   decisi   dalla   Commissione
elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e
le  conseguenti  eventuali  variazioni  alle  liste  elettorali  sono
effettuate in occasione delle operazioni previste dallo art. 32.