(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 31)
                              Art. 31. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4,  ultimo  comma,  e  legge  22
           gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3, 4, 5 e 6) 
 
  Le liste elettorali, salvo il disposto dell'art.  32,  non  possono
essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali. 
  Quando, per lo  stato  di  conservazione  o  per  il  numero  delle
variazioni apportate, le liste generali siano divenute  di  difficile
consultazione,  il  sindaco,  d'intesa  con   il   presidente   della
Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la  ricompilazione
delle medesime, previa unificazione, da  attuarsi  sulla  base  dello
schedario elettorale. 
  Entrambi  gli  esemplari  delle  nuove  liste   unificate,   previa
approvazione da parte della  Commissione  elettorale  comunale,  sono
inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il  controllo  e
l'autenticazione da parte  del  presidente  e  del  segretario  della
Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune. 
  Le  vecchie  liste  sono  conservate  rispettivamente  dall'ufficio
comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finche'  non  si
procedera' ad una nuova unificazione.