(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 32)
                              Art. 32. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966,  n.
                     1, artt. 20 e 32, comma 2) 
 
  Alle liste elettorali, rettificate in  conformita'  dei  precedenti
articoli, non possono apportarsi, sino alla  revisione  del  semestre
successivo, altre variazioni se non in conseguenza: 
    1) della morte; 
    2) della perdita della cittadinanza italiana. 
  Le circostanze di cui al presente ed al precedente  numero  debbono
risultare da documento autentico; 
    3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da  sentenza
passata  in   giudicato   o   da   altro   provvedimento   definitivo
dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il cancelliere che provvede
alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai  sensi
degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, a dei
nn. 6 e 11 del decreto ministeriale  6  ottobre  1931,  deve  inviare
notizia della sentenza o del provvedimento  al  Comune  di  residenza
dell'interessato o, ove il luogo di residenza non sia  conosciuto,  a
quello di nascita. Se la persona alla quale si riferisce la  sentenza
od il provvedimento non risulti iscritta nelle liste  elettorali  del
Comune al quale e' stata comunicata la  notizia,  il  sindaco,  previ
eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica  sicurezza,
la partecipa al Comune nelle cui liste il cittadino e' compreso; 
    4) del trasferimento della  residenza.  Gli  iscritti  che  hanno
perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste,
in base al certificato dell'ufficio anagrafico, attestante l'avvenuta
cancellazione dal registro di  popolazione.  I  gia'  iscritti  nelle
liste, che hanno acquistato la residenza nel  Comune,  sono  iscritti
nelle relative liste, in base  alla  dichiarazione  del  sindaco  del
Comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da  quelle
liste. La dichiarazione e' richiesta d'ufficio dal  Comune  di  nuova
iscrizione anagrafica. 
  Le variazioni alle  liste  sono  apportate,  con  l'assistenza  del
segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia
dei suindicati documenti; le stesse variazioni, sono  apportate  alle
liste di sezione. Copia del verbale relativo  a  tali  operazioni  e'
trasmessa al prefetto, al  procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale  competente  per  territorio   ed   al   presidente   della
Commissione elettorale mandamentale. 
  La  Commissione  elettorale  mandamentale  apporta  le   variazioni
risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste
di sezione depositate presso di essa ed ha la facolta' di  richiedere
gli atti al Comune. 
  Alle operazioni  previste  dal  presente  articolo  la  Commissione
comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso,
non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione  dei
comizi elettorali per le variazioni di cui ai numeri 2), 3)  e  4)  e
non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle  elezioni,
per le variazioni di cui al n. 1). 
  Le  deliberazioni  della   Commissione   comunale   relative   alle
variazioni di cui ai numeri 2), 3 e 4) devono essere notificate  agli
interessati entro dieci giorni: avverso le deliberazioni predette  e'
ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel  termine
di dieci giorni dalla data della notificazione. 
  La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel  termine  di  15
giorni dalla  loro  ricezione  e  dispone  le  conseguenti  eventuali
variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del
sindaco, con le stesse modalita' di cui al comma precedente. 
  Per i cittadini residenti all'estero si osservano  le  disposizioni
degli articoli 11, 20 e 29.