(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 33)
                              Art. 33. 
               (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 21) 
 
  Entro dieci giorni dalla data di  pubblicazione  del  manifesto  di
convocazione  dei  comizi  elettorali,  la   Commissione   elettorale
comunale compila un elenco in triplice copia dei  cittadini  che  pur
essendo compresi nelle liste elettorali, non  avranno  compiuto,  nel
primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di eta'. 
  Una copia di tale elenco e' immediatamente  trasmessa  dal  sindaco
alla Commissione elettorale  mandamentale  che  depenna  dalle  liste
sezionali  destinate  alla  votazione  i  nominativi  dei   cittadini
compresi nell'elenco stesso. 
  Delle altre due copie una  e'  pubblicata  nell'albo  pretorio  del
Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale. 
  Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco e' ammesso
ricorso da  parte  di  ogni  cittadino  alla  Commissione  elettorale
mandamentale.