Art. 33. (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 21) Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di eta'. Una copia di tale elenco e' immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso. Delle altre due copie una e' pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale. Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco e' ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale mandamentale.