Art. 4. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3) Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.