(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 4)
                               Art. 4. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3, e legge 22 gennaio  1966,  n.
                             1, art. 3) 
 
  Sono iscritti d'ufficio nelle liste  elettorali  i  cittadini  che,
possedendo i requisiti per essere  elettori  e  non  essendo  incorsi
nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale  attivo,
sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.