(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 6)
                               Art. 6. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5, e legge 22 gennaio  1966,  n.
                      1, artt. 5 e 32, comma 1) 
 
  Presso ogni Comune e' istituito lo  schedario  elettorale,  che  e'
formato di una parte principale e di due compartimenti ed  e'  tenuto
in ordine alfabetico. 
  Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle
liste  elettorali  del  Comune:  i  due   compartimenti   comprendono
rispettivamente le schede di coloro  che  debbono  essere  cancellati
dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti. 
  I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per  la
revisione semestrale delle  liste  e  per  le  variazioni  periodiche
previste  dall'art.  32.  Essi  devono  essere  tenuti  continuamente
aggiornati sulla base  delle  risultanze  dei  registri  dello  stato
civile,  dell'anagrafe  e  degli  atti  e  documenti  della  pubblica
autorita' inerenti alla capacita' elettorale dei cittadini. 
  Ogni atto o provvedimento dell'ufficio  anagrafico  e  dello  stato
civile, che possa interessare l'ufficio  elettorale,  deve  essere  a
questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione. 
  Le  schede  eliminate  dallo  schedario  elettorale  devono  essere
conservate, previa  stampigliatura,  nell'archivio  comunale  per  un
periodo di cinque anni. 
  La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno,  e,  in
ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio,  la  regolare  tenuta  dello
schedario elettorale. 
  Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per
l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale. 
 Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.