Art. 6. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 5 e 32, comma 1) Presso ogni Comune e' istituito lo schedario elettorale, che e' formato di una parte principale e di due compartimenti ed e' tenuto in ordine alfabetico. Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti. I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 32. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorita' inerenti alla capacita' elettorale dei cittadini. Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione. Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni. La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale. Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale. Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.