Art. 7. (Legge 22 gennaio 196, n. 1, art. 1) L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente titolo, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.