(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 7)
                               Art. 7. 
                (Legge 22 gennaio 196, n. 1, art. 1) 
 
  L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo  di  due
revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal
presente titolo, con l'iscrizione di  coloro  che  hanno  compiuto  o
compiano il 21° anno di eta', rispettivamente, dal 1  gennaio  al  30
giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun  anno  e  si  trovino
nelle condizioni di cui all'art. 4. 
  Le  variazioni  apportate  alle  liste  elettorali  hanno  effetto,
rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.