(Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali - Art. 9)
                               Art. 9. 
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7, e legge 22 gennaio  1966,  n.
                             1, art. 7) 
 
  Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente,
il sindaco  trasmette,  per  ogni  singolo  nominativo,  un  estratto
dell'elenco  ivi  previsto  agli  uffici  dei  casellari   giudiziali
competenti. 
  Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana  e  per  i
cittadini  italiani  nati  all'estero,  l'estratto   dell'elenco   e'
trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso  il  tribunale
di Roma. 
  Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo  ed  il
20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti  suddetti,  previa
apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei  cui
confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino  la
perdita della capacita' elettorale, e  della  trascrizione,  per  gli
altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato  il  disposto
di cui all'art. 609 del Codice di procedura penale.