Art. 10. Bruciatori e griglie mobili 10.1. I combustibili liquidi non possono essere impiegati nei focolari se non per mezzo di idonei apparecchi bruciatori rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali appresso e specificate. 10.2. La massima potenzialita' di un bruciatore, in relazione al tipo ed alle caratteristiche del combustibile o dei combustibili da usare nonche' le corrispondenti temperature di preriscaldamento devono essere dichiarate dal costruttore e riportate su apposita targa ben visibile, applicata in modo inamovibile sul corpo del bruciatore stesso. 10.3. La temperatura di preriscaldamento dei combustibili liquidi aventi viscosita' superiore a 4 gradi Engler deve essere non inferiore a 70 gradi C. 10.4. Sono ammessi bruciatori che permettano di usare combustibili di tipi e caratteristiche diverse da quelli originariamente previsti ed indicati nella targa purche' i nuovi dati siano riportati su di una nuova targa regolamentare. In questo caso la targa deve essere sostituita a cura dell'installatore che esegue la modifica. 10.5. La potenzialita' massima di un bruciatore puo' essere ridotta da parte del costruttore mediante limitazione della corsa di un organo di regolazione da attuarsi in modo permanente e da riconoscersi all'atto del collaudo e dell'impianto termico. La nuova potenzialita' massima deve risultare sull'apposita targa. 10.6. La potenzialita' massima di esercizio di un bruciatore non deve in nessun caso risultare superiore alla potenzialita' massima del focolare servito. 10.7. I bruciatori devono essere sempre muniti di organi di regolazione, manuali o automatici, che consentano di parzializzare la portata del combustibile e quella dell'aria comburente, al fine di adeguarle alle fasi di avviamento ed alle diverse richieste dell'impianto termico. 10.8. I bruciatori devono essere alimentati dai serbatoi tramite tubazioni metalliche poste in opera stabilmente e con giunzioni a perfetta tenuta. 10.9. Sono ammessi tronchi di tubazioni flessibili solo per i collegamenti dei bruciatori: in questo caso essi non devono avere lunghezza superiore a m. 150 e devono essere posti in vista, devono essere costituiti con materiali resistenti alla temperatura ed all'azione del combustibile, protetti con guaina metallica esterna. 10.10. Le condotte di alimentazione devono essere assoggettate a prova di tenuta mediante gasolio. La prova va estesa a tutto il loro sviluppo e va effettuata prima del collaudo dell'impianto termico. La pressione di prova deve essere pari ad 1,5 volte quella di esercizio e comunque non inferiore a 4 Kg/cmq. 10.11. E' obbligatorio che sulle condotte di alimentazione dei bruciatori sia inserito un dispositivo di filtrazione del combustibile, ubicato in modo tale che l'ispezione e la pulizia ne risultino agevoli. 10.12. La temperatura dei combustibili preriscaldati deve potersi facilmente rilevare in prossimita' del loro ingresso nel bruciatore per consentire la verifica con quella prescritta sulla targa. 10.13. L'avviamento ed il funzionamento dei bruciatori devono essere resi impossibili mediante opportuni dispositivi di interdizione quando la temperatura dei combustibili in arrivo sia inferiore di oltre 5 gradi C a quella corrispondentemente prescritta sulla targa. 10.14. L'alimentazione del combustibile ai bruciatori in caso di mancanza di fiamma, deve essere automaticamente arrestata entro i tempi massimi sottoindicati: ===================================================================== | Tempi d'arresto Potenzialita massima | massimi (Kcal/h) | (secondi) ------------------------------------------------|------------------- fino a 200.000............................... | 20 da 200.000 a 600.000......................... | 10 oltre 600.000................................ | 5(1) | (1) In caso di spegnimento della fiamma durante il funzionamento, lo arresto deve verificarsi entro un secondo. 10.15. I bruciatori muniti di dispositivi automatici di accensione devono consentire tentativi di accensione o di riaccensione solamente entro i tempi d'arresto indicati nella tabella. 10.16. Entro detti tempi sono consentiti tentativi automatici di riaccensione in numero non superiore a tre per i bruciatori di potenzialita' massima fino a 600.000 Kcal/h ed a uno per i bruciatori di potenzialita' massima oltre 600.000 Kcal/h. 10.17. I dispositivi automatici non devono permettere interventi manuali tendenti a prolungare i tempi d'arresto od a rinnovare il numero dei tentativi di riaccensione oltre quelli ammessi. 10.18. I dispositivi automatici che agiscono sugli organi di arresto dell'alimentazione del combustibile ai bruciatori devono essere costituiti in modo tale che, dopo i tempi di arresto regolamentari, possono essere reinseriti soltanto mediante intervento manuale. 10.19. I focolari serviti da bruciatori aventi potenzialita' massima fino a 600.000 Kcal/h, prima dei tentativi di accensione susseguenti ad un reinserimento manuale dei dispositivi automatici, devono essere liberati dai prodotti gassosi mediante ventilazione forzata di durata non inferiore a 10 secondi. 10.20. I focolari serviti da bruciatori aventi potenzialita' massima superiore a 600.000 Kcal/h prima dei tentativi di accensione susseguenti ad un reinserimento manuale dei dispositivi automatici, devono essere liberati dai prodotti gassosi mediante ventilazione forzata di durata non inferiore a 15 secondi. 10.21. La ventilazione dei focolari puo' essere attuata anche mediante tiraggio naturale, in questo caso la sua durata minima deve essere doppia di quelle sopra indicate. 10.22. Gli impianti termici nei quali si impiegano i combustibili solidi ammessi dalla legge sono soggetti alle disposizioni riportate di seguito nei casi in cui: il focolare abbia un sistema di eliminazione meccanica del combustibile; nel focolare vengano bruciati combustibili macinati di qualunque tipo. 10.23. La massima potenzialita' consentita da un dispositivo di alimentazione meccanica per focolari in relazione al tipo ed alle caratteristiche del combustibile da usare, deve essere dichiarata dal costruttore e riportata su apposita targa ben visibile, applicata in modo inamovibile sul corpo del dispositivo stesso. 10.24. Sono ammessi dispositivi che permettano di bruciare combustibili solidi di tipi e caratteristiche diverse purche' questi siano indicati sulla medesima targa di cui sopra. 10.25. Sono ammesse le trasformazioni di dispositivi le quali permettano di usare combustibili solidi di tipo e caratteristiche diverse da quelli originariamente previsti ed indicati nella targa purche' i nuovi dati siano riportati su di una nuova targa regolamentare. 10.26. La potenzialita' massima di un dispositivo puo' essere ridotta mediante modifica delle caratteristiche di un organo meccanico purche' sia attuata in modo permanente senza possibilita' di manomissione e venga riconosciuta idonea all'atto del collaudo dell'impianto termico. 10.27. La potenzialita' massima di esercizio di un dispositivo di alimentazione meccanica di combustibile solido non deve in nessun caso essere superiore alla potenzialita' massima del focolare servito. 10.28. I combustibili polverizzati non possono essere usati nei focolari se non per mezzo di idonei dispositivi bruciatori aventi potenzialita' superiore ed un milione di Kcal/h. 10.29. I dispositivi bruciatori di combustibili polverizzati devono rispondere a tutte le disposizioni stabilite per i dispositivi di alimentazione meccanica dei combustibili solidi ad eccezione di quelle relative alla riduzione della potenzialita' massima, che non e' consentita. 10.30. Sono consentiti anche i dispositivi bruciatori di miscele di combustibili liquidi con combustibili solidi sotto forma polverizzata sempreche' rispondenti alle medesime disposizioni stabilite per i bruciatori di combustibili polverizzati.