(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 11)
                                Art. 11. 
                         Apparecchi indicatori 

 
11.1. Tutti gli impianti termici devono essere dotati degli 
apparecchi indicatori di cui appresso, allo scopo  di  consentire  il
rilevamento  dei  principali  dati   caratteristici   relativi   alla
conduzione dei focolari. 
A) Un termometro indicatore della temperatura dei fumi deve 
essere  installato  stabilmente  alla  base  di  ciascun  camino.  Le
indicazioni del termometro, nel caso di focolari aventi potenzialita'
superiore ad un milione  di  Kcal/h,  devono  essere  registrate  con
apparecchio 9 funzionamento continuo. 
B) Due apparecchi misuratori della pressione relativa (riferita a 
quella  atmosferica)  che  regna  rispettivamente  nella  camera   di
combustione  ed  alla  base  del  camino,  per  ciascun  focolare  di
potenzialita' superiore ad un milione di Kcal/h. 
C) Un apparecchio misuratore della concentrazione volumetrica 
percentuale dell'anidride  carbonica  (CO2)  nonche'  dell'ossido  di
carbonio e dell'idrogeno (CO+H2) contenuti nei fumi, inserito  in  un
punto appropriato del loro percorso. In sostituzione dell'apparecchio
misuratore   della   concentrazione   dell'ossido   di   carbonio   e
dell'idrogeno  puo'  essere  adottato   un   apparecchio   misuratore
dell'ossigeno in eccesso o anche un  indicatore  della  opacita'  dei
fumi. E' richiesta un'apparecchiatura composta  di  due  dispositivi,
come sopra specificato, per ogni focolare di potenzialita'  superiore
a 1.000.000 Kcal/h; essa deve essere integrata con un dispositivo  di
allarme acustico riportato in un punto riconosciuto  idoneo  all'atto
del  collaudo  dell'impianto  termico.  Le  indicazioni   di   questi
apparecchi, nel caso di focolari aventi potenzialita' superiore a due
milioni di Kcal/h, devono essere registrate in maniera continua. 
11.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli 
impianti termici aventi potenzialita' superiore a  5.000.000  Kcal/h,
anche se costituiti da un solo focolare, devono essere  riportati  su
di un quadro  raggruppante  i  ripetitori  ed  i  registratori  delle
misure, situato in un  punto  riconosciuto  idoneo  per  una  lettura
agevole da parte del personale addetto alla conduzione,  al  collaudo
dell'impianto termico. 
11.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori 
delle misure devono essere installati in  maniera  stabile  e  devono
essere  tarati  e  riconosciuti  idonei  nel  collaudo  del  relativo
impianto termico e con ogni suo successivo controllo.