Art. 11. Apparecchi indicatori 11.1. Tutti gli impianti termici devono essere dotati degli apparecchi indicatori di cui appresso, allo scopo di consentire il rilevamento dei principali dati caratteristici relativi alla conduzione dei focolari. A) Un termometro indicatore della temperatura dei fumi deve essere installato stabilmente alla base di ciascun camino. Le indicazioni del termometro, nel caso di focolari aventi potenzialita' superiore ad un milione di Kcal/h, devono essere registrate con apparecchio 9 funzionamento continuo. B) Due apparecchi misuratori della pressione relativa (riferita a quella atmosferica) che regna rispettivamente nella camera di combustione ed alla base del camino, per ciascun focolare di potenzialita' superiore ad un milione di Kcal/h. C) Un apparecchio misuratore della concentrazione volumetrica percentuale dell'anidride carbonica (CO2) nonche' dell'ossido di carbonio e dell'idrogeno (CO+H2) contenuti nei fumi, inserito in un punto appropriato del loro percorso. In sostituzione dell'apparecchio misuratore della concentrazione dell'ossido di carbonio e dell'idrogeno puo' essere adottato un apparecchio misuratore dell'ossigeno in eccesso o anche un indicatore della opacita' dei fumi. E' richiesta un'apparecchiatura composta di due dispositivi, come sopra specificato, per ogni focolare di potenzialita' superiore a 1.000.000 Kcal/h; essa deve essere integrata con un dispositivo di allarme acustico riportato in un punto riconosciuto idoneo all'atto del collaudo dell'impianto termico. Le indicazioni di questi apparecchi, nel caso di focolari aventi potenzialita' superiore a due milioni di Kcal/h, devono essere registrate in maniera continua. 11.2. I dati forniti dagli apparecchi indicatori a servizio degli impianti termici aventi potenzialita' superiore a 5.000.000 Kcal/h, anche se costituiti da un solo focolare, devono essere riportati su di un quadro raggruppante i ripetitori ed i registratori delle misure, situato in un punto riconosciuto idoneo per una lettura agevole da parte del personale addetto alla conduzione, al collaudo dell'impianto termico. 11.3. Tutti gli apparecchi indicatori, ripetitori e registratori delle misure devono essere installati in maniera stabile e devono essere tarati e riconosciuti idonei nel collaudo del relativo impianto termico e con ogni suo successivo controllo.