Art. 12. Domande per approvazione dei progetti e per i collaudi 12.1. Le domande che, a norma dell'art. 9 della legge, sono presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco al fine di ottenere la preventiva approvazione dei progetti concernenti le nuove installazioni, le trasformazioni o gli ampliamenti di impianti termici, devono essere corredate come segue: A) Impianti fino a 1.000.000 Kcal/h Modello contenente i principali dati tecnici (cfr. Appendice n. 1). B) Impianti di potenzialita' superiore a 1.000.000 Kcal/h Relazione tecnica contenente tutti i dati caratteristici indicati nel modello di cui sopra e le altre notizie e calcoli voluti dal regolamento oltre quelli ritenuti opportuni; Pianta (scala 1: 100) indicante l'ubicazione del camino e dei locali contenenti focolari e dei depositi di combustibile nonche' relativi accessi, in rapporto alla distribuzione generale dell'edificio; Pianta a sezioni quotate (scala 1: 50) indicanti le dimensioni dei locali contenenti focolari e dei depositi di combustibili, con le dimensioni e le caratteristiche delle aperture di accesso e d'aerazione. 12.2. Nelle dette piante a sezioni dovranno essere chiaramente indicati anche i percorsi dei fumi, le sezioni dei canali e la posizione delle aperture di ispezione e di pulizia e quelle dei fori per i controlli nonche' l'altezza totale del camino e della sua bocca in relazione agli ostacoli ed alle strutture circostanti. 12.3. Detti documenti devono essere firmati da un ingegnere o da altro tecnico abilitato nei limiti delle rispettive competenze. 12.4. Le denunce che, a norma dell'art. 10 della legge, sono presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco al fine di ottenere il collaudo degli impianti tecnici installati, trasformati od ampliati prima della loro attivazione, devono indicare, oltre alla potenzialita' dell'impianto, anche tutte le variazioni apportate al progetto iniziale in base a modifiche preventivamente approvate. 12.5. I progetti di installazione di un nuovo impianto termico ed i progetti di trasformazione o di ampliamento di un impianto preesistente devono essere esaminati dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all'art. 9 della legge. 12.6. I collaudi degli impianti termici installati, trasformati ed ampliati devono essere effettuati dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui all'art. 10 della legge.