(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 12)
                               Art. 12. 
         Domande per approvazione dei progetti e per i collaudi 

 
12.1. Le domande che, a norma dell'art. 9 della legge, sono 
presentate al Comando provinciale dei vigili del  fuoco  al  fine  di
ottenere la preventiva approvazione dei progetti concernenti le nuove
installazioni,  le  trasformazioni  o  gli  ampliamenti  di  impianti
termici, devono essere corredate come segue: 
A) Impianti fino a 1.000.000 Kcal/h 
Modello contenente i principali dati tecnici (cfr. Appendice n. 
1). 
B) Impianti di potenzialita' superiore a 1.000.000 Kcal/h 
Relazione tecnica contenente tutti i dati caratteristici 
indicati nel modello di cui sopra e le altre notizie e calcoli voluti
dal regolamento oltre quelli ritenuti opportuni; 
Pianta (scala 1: 100) indicante l'ubicazione del camino e dei 
locali contenenti focolari e dei  depositi  di  combustibile  nonche'
relativi   accessi,   in   rapporto   alla   distribuzione   generale
dell'edificio; 
Pianta a sezioni quotate (scala 1: 50) indicanti le dimensioni 
dei locali contenenti focolari e dei depositi di combustibili, con le
dimensioni  e  le  caratteristiche  delle  aperture  di   accesso   e
d'aerazione. 
12.2. Nelle dette piante a sezioni dovranno essere chiaramente 
indicati anche i percorsi dei  fumi,  le  sezioni  dei  canali  e  la
posizione delle aperture di ispezione e di pulizia e quelle dei  fori
per i controlli nonche' l'altezza totale del camino e della sua bocca
in relazione agli ostacoli ed alle strutture circostanti. 
12.3. Detti documenti devono essere firmati da un ingegnere o da 
altro tecnico abilitato nei limiti delle rispettive competenze. 
12.4. Le denunce che, a norma dell'art. 10 della legge, sono 
presentate al Comando provinciale dei vigili del  fuoco  al  fine  di
ottenere il collaudo degli impianti tecnici  installati,  trasformati
od ampliati prima della loro attivazione, devono indicare, oltre alla
potenzialita' dell'impianto, anche tutte le variazioni  apportate  al
progetto iniziale in base a modifiche preventivamente approvate. 
12.5. I progetti di installazione di un nuovo impianto termico ed i 
progetti  di  trasformazione  o  di  ampliamento   di   un   impianto
preesistente  devono  essere   esaminati   dal   competente   Comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  entro  sessanta  giorni   dalla
presentazione della domanda di cui all'art. 9 della legge. 
12.6. I collaudi degli impianti termici installati, trasformati ed 
ampliati devono essere effettuati dal competente Comando  provinciale
dei vigili del fuoco entro trenta giorni  dalla  presentazione  della
denuncia di cui all'art. 10 della legge.