Art. 4. Requisiti dei locali 4.1. I locali destinati a contenere apparecchiature facenti parte di impianti termici, devono possedere, ai fini della loro idoneita' alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico, i requisiti appresso elencati. a) locali destinati a contenere focolari: - aerazione diretta dall'esterno mediante una o piu' aperture libere o munite di inferriate aventi sezione complessiva netta non inferiore a 1/10 della superficie in pianta del locale, con un minimo di mq. 1. La minima superficie in pianta ammessa per un locale contenente focolari e' di mq. 6. Sono vietati i serramenti che possono ostacolare, se chiusi, il passaggio dell'aria attraverso le aperture di aerazione. E' consentito che, nel caso di impianti di potenzialita' superiore a 10.000.000 di Kcal/h, si attui l'aerazione meccanica dei locali; in questo caso i serramenti non subiscono la limitazione anzidetta. - chiusura di vani non d'aerazione mediante appropriati serramenti tali da impedire la fuoriuscita di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo. b) locali per deposito di combustibili: - aerazione diretta dall'esterno mediante una o piu' aperture libere o munite di inferriate, aventi sezione complessiva netta non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale se aprenti direttamente su spazi scoperti e non inferiori a 1/20 della superficie in pianta del locale, se aprenti su intercapedini aerate, chiostrine, cavedi, anditi e simili. Non sono ammessi canali d'aerazione di qualunque tipo. Sono vietati i serramenti che possano ostacolare, se chiusi, il passaggio dell'aria attraverso le aperture di aerazione. - chiusura dei vani d'accesso o di qualunque altro tipo, mediante appropriati serramenti tali da impedire la fuoriuscita di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo.