(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 4)
                               Art. 4. 
                        Requisiti dei locali 

 
  4.1. I locali destinati a contenere apparecchiature  facenti  parte
di impianti termici, devono possedere, ai fini della  loro  idoneita'
alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico, i requisiti  appresso
elencati. 
    a) locali destinati a contenere focolari: 
    - aerazione diretta dall'esterno mediante  una  o  piu'  aperture
libere o munite di inferriate aventi sezione  complessiva  netta  non
inferiore a 1/10 della superficie in pianta del locale, con un minimo
di mq. 1. 
  La minima superficie in pianta ammessa  per  un  locale  contenente
focolari e' di mq. 6. 
  Sono vietati i serramenti che possono  ostacolare,  se  chiusi,  il
passaggio dell'aria attraverso le aperture di aerazione. 
  E' consentito che, nel caso di impianti di potenzialita'  superiore
a 10.000.000 di Kcal/h, si attui l'aerazione meccanica dei locali; in
questo caso i serramenti non subiscono la limitazione anzidetta. 
    -  chiusura  di  vani  non   d'aerazione   mediante   appropriati
serramenti tali da impedire la fuoriuscita di fumi,  polveri,  gas  e
odori di qualsiasi tipo. 
    b) locali per deposito di combustibili: 
    - aerazione diretta dall'esterno mediante  una  o  piu'  aperture
libere o munite di inferriate, aventi sezione complessiva  netta  non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta  del  locale  se  aprenti
direttamente  su  spazi  scoperti  e  non  inferiori  a  1/20   della
superficie in pianta del locale, se aprenti su intercapedini  aerate,
chiostrine,  cavedi,  anditi  e  simili.  Non  sono  ammessi   canali
d'aerazione di qualunque tipo. 
  Sono vietati i serramenti che possano  ostacolare,  se  chiusi,  il
passaggio dell'aria attraverso le aperture di aerazione. 
    - chiusura dei vani d'accesso o di qualunque altro tipo, mediante
appropriati serramenti tali  da  impedire  la  fuoriuscita  di  fumi,
polveri, gas e odori di qualsiasi tipo.