(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 5)
                               Art. 5. 
                  Serbatoi per combustibili liquidi 

 
  5.1. I combustibili liquidi da usarsi negli impianti termici devono
essere depositati entro serbatoi a perfetta tenuta di  liquido  e  di
gas. 
  5.2. I serbatoi di deposito devono essere muniti, nella parte alta,
di un passo d'uomo con chiusura ermetica, facilmente accessibile  per
il prelevamento di campioni del combustibile in essi contenuto. 
  5.3. Le bocche di carico dei  combustibili  liquidi  devono  essere
predisposte per la chiusura ermetica. 
  5.4. Tutti i serbatoi devono essere provvisti anche di un  tubo  di
sfiato avente diametro interno pari alla meta' del diametro del  tubo
di scarico ma in ogni caso non inferiore a mm. 25.  Detto  tubo  deve
avere lo sbocco all'esterno  delle  costruzioni,  ad  un'altezza  non
inferiore a m. 2,50 dal suolo praticabile e  ad  almeno  m.  1,50  da
porte or finestre; se lo  sbocco  del  tubo  avviene  al  disotto  di
finestre o di ripiani praticabili, la distanza  da  questi  non  deve
essere inferiore a m. 6,00. 
  5.5. I tubi di sfiato o di troppo-pieno dei  serbatoi  di  servizio
ammessi nei locali contenenti focolari,  devono  avere  diametro  non
inferiore a quello dei tubi  di  arrivo  e  devono  essere  collegati
ermeticamente con la sommita' del serbatoio di deposito. 
  5.6. Le tubazioni di alimentazione  dei  bruciatori  devono  essere
munite di un organo che consenta di eseguire facilmente  prelevamenti
di campioni di controllo del combustibile in essi circolante.