Art. 6. Camini 6.1. Ogni impianto termico deve disporre di uno o piu' camini, ai quali non potra' essere collegato alcun altro impianto od installazione, tali da assicurare un regolare smaltimento dei fumi prodotti. 6.2. L'afflusso dell'aria nei focolari e lo smaltimento dei fumi possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o da mezzi meccanici. 6.3. E' ammesso che piu' focolari scarichino nello stesso camino solo se situati nello stesso locale. In questo caso i focolari dovranno immettere in un collettore di sezione pari ad una volta e mezza quella del camino e dovranno essere dotati ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del tiraggio. 6.4. E' consentita l'installazione di piu' camini affiancati, anche di sezioni diverse, con funzionamento indipendente o abbinato ottenuto per mezzo di serrande di intercettazione opportunamente disposte, a servizio di un medesimo impianto. 6.5. Salvo quanto stabilito dopo il successivo punto b), al comma undicesimo, la sezione utile e l'altezza dei camini a tiraggio naturale devono essere correlate tra loro dalla formula seguente: P S=K -------- √H la cui S e' l'area della sezione retta del camino misurata in cm 2, P e' la potenzialita' dei focolari serviti misurata in Kcal/h, H e' l'altezza del camino misurata in metri fra il piano orizzontale mediano della fiamma e lo sbocco del camino nell'atmosfera, diminuita come appresso indicato, K e' un coefficiente pari a 0,03 nel caso di combustibili solidi e 0,024 nel caso di combustibili liquidi. 6.6. Le sezioni, determinate come detto, dovranno essere incrementate almeno del: 50% nel caso di impiego di lignite; 25% nel caso di impiego di carboni da vapore a lunga fiamma; 10% per ogni 500 m. di altitudine della localita' sul livello del mare. 6.7. E' comunque ammessa l'adozione di elementi prefabbricati aventi sezione commerciale superiore fino al 30% o inferiore fino al 10% del valore risultante dalle determinazioni anzidette. 6.8. La sezione minima non dovra' essere in nessun caso inferiore a 220 cm2. 6.9. Nel caso di camini aventi sezione diversa da quella circolare, il rapporto fra gli assi principali ortogonali della sezione retta non deve essere superiore a 1,50. Non sono permessi camini a sezione triangolare. 6.10. Il valore H da introdurre nella formula 1) e' dato dall'altezza di costruzione dei camini diminuita come segue: a) delle perdite di carico proprie dell'apparecchio di cui fa parte il focolare servito, espresse in millimetri di colonna d'acqua, nella misura di un metro per ogni mm. d'acqua; b) di m. 0,50 per ogni cambiamento di direzione o T; di m. 0,50 per ogni cambiamento di sezione; di m. 1,00 per ogni metro di sviluppo con andamento suborizzontale. 6.11. I camini a servizio di focolari con potenzialita' uguale o superiore ad 1.000.000 di Kcal/h, i camini a tiraggio forzato nonche' quelli per i quali i progettisti non ritengono di poter applicare la formula 1) dovranno essere progettati con uno dei metodi di calcolo che tengano conto delle perdite di carico effettive e delle piu' sfavorevoli condizioni meteorologiche che possano verificarsi localmente. L'efficacia dei camini cosi' progettati agli effetti del tiraggio dovra' essere verificata all'atto del collaudo dell'impianto per le diverse condizioni di funzionamento del focolare dall'avviamento fino alla massima potenzialita'. 6.12. I cambiamenti di sezione ed i cambiamenti di forma della sezione dei camini devono essere raccordati fra loro con tronchi intermedi a pareti formanti tra loro inclinazione non superiore a 1/5. 6.13. Al piede di ogni tratto ascendente del camino deve sempre essere costituita una camera per la raccolta e lo scarico dei materiali solidi: la sua sezione retta deve risultare non inferiore ad una volta e mezza quella del camino; la sua altezza utile (cioe' sottostante al raccordo orizzontale) non deve essere inferiore ad 1/20 dell'altezza del tratto di camino soprastante, con un minimo di m. 0,50 per gli altri impianti funzionanti a combustibile solido, e non inferiore ad 1/30 dell'altezza del tratto di camino soprastante, sempre con un minimo di m. 0,50 per gli impianti funzionanti a combustibile liquido. 6.14. Nella parte inferiore di ogni camera deve essere praticata una apertura munita di sportello di chiusura a tenuta di aria formata con una doppia parete metallica, per la facile estrazione dei depositi e l'ispezione dei canali. 6.15. Le bocche dei camini devono risultare piu' alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. 6.16. Le bocche devono terminare con mitrie o comignoli di sezione utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la dispersione dei fumi nell'atmosfera anche nel caso di vento forte. 6.17. Le bocche dei camini a servizio dei focolari aventi potenzialita' uguale o superiore a 100.000 Kcal/h oppure a tiraggio forzato possono essere prive di mitrie o comignoli 6.18. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta, salvo deroghe particolari, considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i Comuni potranno concedere ad istanza degli interessati, su conforme parere del competente Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico. In ogni caso, dovra' essere rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta, diminuita da 1 metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. 6.19. Per la porzione di camino sporgente dal tetto o dalla copertura dell'edificio non puo' essere imposta un'altezza di costruzione superiore a metri cinque. 6.20. I camini devono essere costituiti con strutture e materiali impermeabili ai gas, resistenti ai fumi ed al calore. Uguali requisiti devono essere posseduti da eventuali elementi prefabbricati impiegati nella costruzione dei camini, sia singolarmente che nell'insieme. 6.21. I camini devono risultare per tutto il loro sviluppo, ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura degli edifici, sempre distaccati dalle murature circostanti e devono essere circondati da una controcanna continua formante intercapedine di caratteristiche tali da non permettere nel caso di tiraggio naturale cadute della temperatura dei fumi mediamente superiori ad un grado centigrado per ogni metro del loro percorso verticale. La intercapedine deve risultare aperta alla estremita' inferiore. Sono ammessi nell'intercapedine elementi distanziatori o di fissaggio necessari per la stabilita' del camino. 6.22. Le pareti dell'intercapedine che danno verso ambienti abitati devono essere sufficientemente resistenti agli urti. 6.23. I tratti dei camini a tiraggio notevole che si sviluppano all'interno dei fabbricati possono, in sostituzione della intercapedine, essere provvisti di adeguato rivestimento coibente, in modo tale che sia sempre rispettata la condizione che la caduta di temperatura risulti mediamente inferiore ad un grado centigrado per metro di sviluppo verticale. 6.24. Le sezioni dei camini aventi forma non circolare devono avere gli angoli arrotondati con raggio non inferiore a 2 cm. Le pareti interne dei camini devono risultare lisce per tutto il loro sviluppo. 6.25. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti e prelevamento di campioni devono essere predisposti due fori allineati sull'asse del camino, uno del diametro di mm. 50 ed uno del diametro di mm. 80, con relativa chiusura metallica alla base del camino e, nel caso di impianti aventi potenzialita' superiore a 500.000 Kcal/h, anche due identici fori alla sommita', distanti dalla bocca non meno di cinque volte il diametro medio della sezione del camino, con un minimo di m. 1,50, in posizione accessibile per verifiche. 6.26. I fori da 80 mm. devono trovarsi in un tratto rettilineo di canna fumaria ed a distanza non inferiore a 5 volte la dimensione minima della sezione retta interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione.