(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 6)
                               Art. 6. 
                               Camini 

 
  6.1. Ogni impianto termico deve disporre di uno o piu'  camini,  ai
quali  non  potra'  essere  collegato   alcun   altro   impianto   od
installazione, tali da assicurare un regolare  smaltimento  dei  fumi
prodotti. 
  6.2. L'afflusso dell'aria nei focolari e lo  smaltimento  dei  fumi
possono essere attivati dal tiraggio naturale dei camini o  da  mezzi
meccanici. 
  6.3. E' ammesso che piu' focolari scarichino  nello  stesso  camino
solo se situati nello  stesso  locale.  In  questo  caso  i  focolari
dovranno immettere in un collettore di sezione pari ad  una  volta  e
mezza quella del camino e dovranno essere dotati ciascuno di  propria
serranda di intercettazione, distinta dalla  valvola  di  regolazione
del tiraggio. 
  6.4. E' consentita l'installazione di piu' camini affiancati, anche
di  sezioni  diverse,  con  funzionamento  indipendente  o   abbinato
ottenuto per mezzo  di  serrande  di  intercettazione  opportunamente
disposte, a servizio di un medesimo impianto. 
  6.5. Salvo quanto stabilito dopo il successivo punto b),  al  comma
undicesimo, la sezione  utile  e  l'altezza  dei  camini  a  tiraggio
naturale devono essere correlate tra loro dalla formula seguente: 

 
 

 
    

       P
S=K --------
      √H


    

 
  la cui S e' l'area della sezione retta del camino misurata in cm 2,
P e' la potenzialita' dei focolari serviti misurata in Kcal/h,  H  e'
l'altezza del camino misurata  in  metri  fra  il  piano  orizzontale
mediano della fiamma e lo sbocco del camino nell'atmosfera, diminuita
come appresso indicato, K e' un coefficiente pari a 0,03 nel caso  di
combustibili solidi e 0,024 nel caso di combustibili liquidi. 
  6.6.  Le  sezioni,  determinate   come   detto,   dovranno   essere
incrementate almeno del: 
    50% nel caso di impiego di lignite; 
    25% nel caso di impiego di carboni da vapore a lunga fiamma; 
    10% per ogni 500 m. di altitudine della localita' sul livello del
mare. 
  6.7. E'  comunque  ammessa  l'adozione  di  elementi  prefabbricati
aventi sezione commerciale superiore fino al 30% o inferiore fino  al
10% del valore risultante dalle determinazioni anzidette. 
  6.8. La sezione minima non dovra' essere in nessun caso inferiore a
220 cm2. 
  6.9. Nel caso di camini aventi sezione diversa da quella circolare,
il rapporto fra gli assi principali ortogonali  della  sezione  retta
non deve essere superiore a 1,50. Non sono permessi camini a  sezione
triangolare. 
  6.10.  Il  valore  H  da  introdurre  nella  formula  1)  e'   dato
dall'altezza di costruzione dei camini diminuita come segue: 
    a) delle perdite di carico proprie  dell'apparecchio  di  cui  fa
parte il focolare servito, espresse in millimetri di colonna d'acqua,
nella misura di un metro per ogni mm. d'acqua; 
    b) di m. 0,50 per ogni cambiamento di direzione o T; 
    di m. 0,50 per ogni cambiamento di sezione; 
    di  m.  1,00  per  ogni   metro   di   sviluppo   con   andamento
suborizzontale. 
  6.11. I camini a servizio di focolari con  potenzialita'  uguale  o
superiore ad 1.000.000 di Kcal/h, i camini a tiraggio forzato nonche'
quelli per i quali i progettisti non ritengono di poter applicare  la
formula 1) dovranno essere progettati con uno dei metodi  di  calcolo
che tengano conto delle perdite di  carico  effettive  e  delle  piu'
sfavorevoli  condizioni  meteorologiche   che   possano   verificarsi
localmente. L'efficacia dei camini cosi' progettati agli effetti  del
tiraggio dovra' essere verificata all'atto del collaudo dell'impianto
per   le   diverse   condizioni   di   funzionamento   del   focolare
dall'avviamento fino alla massima potenzialita'. 
  6.12. I cambiamenti di sezione ed  i  cambiamenti  di  forma  della
sezione dei camini devono essere  raccordati  fra  loro  con  tronchi
intermedi a pareti formanti tra loro  inclinazione  non  superiore  a
1/5. 
  6.13. Al piede di ogni tratto ascendente  del  camino  deve  sempre
essere costituita una  camera  per  la  raccolta  e  lo  scarico  dei
materiali solidi: la sua sezione retta deve risultare  non  inferiore
ad una volta e mezza quella del camino; la sua altezza  utile  (cioe'
sottostante al raccordo orizzontale) non  deve  essere  inferiore  ad
1/20 dell'altezza del tratto di camino soprastante, con un minimo  di
m. 0,50 per gli altri impianti funzionanti a combustibile  solido,  e
non inferiore ad 1/30 dell'altezza del tratto di camino  soprastante,
sempre con un minimo di  m.  0,50  per  gli  impianti  funzionanti  a
combustibile liquido. 
  6.14. Nella parte inferiore di ogni camera  deve  essere  praticata
una apertura munita di sportello di chiusura a tenuta di aria formata
con una  doppia  parete  metallica,  per  la  facile  estrazione  dei
depositi e l'ispezione dei canali. 
  6.15. Le bocche dei camini devono risultare piu' alte di almeno  un
metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque  altro
ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. 
  6.16. Le bocche devono terminare con mitrie o comignoli di  sezione
utile d'uscita non inferiore al  doppio  della  sezione  del  camino,
conformati in modo da  non  ostacolare  il  tiraggio  e  favorire  la
dispersione dei fumi nell'atmosfera anche nel caso di vento forte. 
  6.17.  Le  bocche  dei  camini  a  servizio  dei  focolari   aventi
potenzialita' uguale o superiore a 100.000 Kcal/h oppure  a  tiraggio
forzato possono essere prive di mitrie o comignoli  6.18.  Le  bocche
dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da  aperture
di locali abitati devono essere a quota non inferiore  a  quella  del
filo superiore dell'apertura piu' alta,  salvo  deroghe  particolari,
considerate nei regolamenti comunali di igiene, che i Comuni potranno
concedere ad  istanza  degli  interessati,  su  conforme  parere  del
competente Comitato regionale contro l'inquinamento  atmosferico.  In
ogni caso, dovra' essere rispettata la norma  che  i  camini  possano
sboccare ad  altezza  non  inferiore  a  quella  del  filo  superiore
dell'apertura piu' alta, diminuita da  1  metro  per  ogni  metro  di
distanza orizzontale eccedente i 10 metri. 
  6.19. Per la  porzione  di  camino  sporgente  dal  tetto  o  dalla
copertura  dell'edificio  non  puo'  essere  imposta  un'altezza   di
costruzione superiore a metri cinque. 
  6.20. I camini devono essere costituiti con strutture  e  materiali
impermeabili  ai  gas,  resistenti  ai  fumi  ed  al  calore.  Uguali
requisiti devono essere posseduti da eventuali elementi prefabbricati
impiegati  nella  costruzione  dei  camini,  sia  singolarmente   che
nell'insieme. 
  6.21. I camini devono risultare per  tutto  il  loro  sviluppo,  ad
eccezione  del  tronco  terminale  emergente  dalla  copertura  degli
edifici, sempre distaccati dalle murature circostanti e devono essere
circondati da una  controcanna  continua  formante  intercapedine  di
caratteristiche tali da non permettere nel caso di tiraggio  naturale
cadute della temperatura dei fumi mediamente superiori  ad  un  grado
centigrado  per  ogni  metro  del   loro   percorso   verticale.   La
intercapedine deve risultare aperta alla estremita'  inferiore.  Sono
ammessi nell'intercapedine  elementi  distanziatori  o  di  fissaggio
necessari per la stabilita' del camino. 
  6.22. Le pareti dell'intercapedine che danno verso ambienti abitati
devono essere sufficientemente resistenti agli urti. 
  6.23. I tratti dei camini a tiraggio  notevole  che  si  sviluppano
all'interno   dei   fabbricati   possono,   in   sostituzione   della
intercapedine, essere provvisti di adeguato rivestimento coibente, in
modo tale che sia sempre rispettata la condizione che  la  caduta  di
temperatura risulti mediamente inferiore ad un grado  centigrado  per
metro di sviluppo verticale. 
  6.24. Le sezioni dei camini aventi forma non circolare devono avere
gli angoli arrotondati con raggio non inferiore a  2  cm.  Le  pareti
interne dei camini devono risultare lisce per tutto il loro sviluppo. 
  6.25.  Al  fine  di  consentire   con   facilita'   rilevamenti   e
prelevamento di campioni devono essere predisposti due fori allineati
sull'asse del camino, uno del diametro di mm. 50 ed uno del  diametro
di mm. 80, con relativa chiusura metallica alla base  del  camino  e,
nel caso di impianti aventi potenzialita' superiore a 500.000 Kcal/h,
anche due identici fori alla sommita', distanti dalla bocca non  meno
di cinque volte il diametro medio della sezione del  camino,  con  un
minimo di m. 1,50, in posizione accessibile per verifiche. 
  6.26. I fori da 80 mm. devono trovarsi in un tratto  rettilineo  di
canna fumaria ed a distanza non inferiore a  5  volte  la  dimensione
minima della  sezione  retta  interna  da  qualunque  cambiamento  di
direzione o di sezione.