(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 7)
                               Art. 7. 
                           Canali da fumo 

 
  7.1. I canali da fumo degli impianti termici devono avere  in  ogni
loro tratto un andamento suborizzontale ascendente con  pendenza  non
inferiore al 5%.  I  canali  da  fumo  al  servizio  di  impianti  di
potenzialita' uguale o superiore a 1.000.000 di Kcal/h, possono avere
pendenza non inferiore al 2 per cento. 
  7.2. La sezione dei canali da fumo deve essere, in ogni  punto  del
loro percorso, sempre non superiore del 30% alla sezione del camino e
non inferiore alla sezione del camino stesso. 
  7.3. Per quanto riguarda la forma,  le  variazioni  ed  i  raccordi
delle sezioni dei canali da fumo e  le  loro  pareti  interne  devono
essere osservate le medesime norme prescritte per i camini. 
  7.4. I canali da fumo devono  essere  costituiti  con  strutture  e
materiali aventi le medesime caratteristiche stabilite per i camini. 
  7.5. I canali da fumo devono avere per tutto il  loro  sviluppo  un
efficace e duraturo rivestimento coibente  tale  che  la  temperatura
delle superfici esterne non sia in nessun punto mai  superiore  a  50
gradi C. E' ammesso che il  rivestimento  coibente  venga  omesso  in
corrispondenza  dei  giunti  di   dilatazione   e   degli   sportelli
d'ispezione dei canali da fumo nonche' dei raccordi metallici con gli
apparecchi di cui fanno parte i focolari. 
  7.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui  fanno
parte i focolari devono essere esclusivamente  metallici,  rimovibili
con facilita' e dovranno avere spessore non inferiore  ad  1/100  del
loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi comuni, e spessore
adeguato, nel caso di altri metalli. 
  7.7. Sulle pareti dei canali  da  fumi  devono  essere  predisposte
aperture per facili ispezioni e pulizie ad intervalli non superiori a
10 metri ed una ad ogni testata di  tratto  rettilineo.  Le  aperture
dovranno essere munite di sportelli  di  chiusura  a  tenuta  d'aria,
formati con doppia parete metallica. 
  7.8. Nei canali da fumo dovra' essere inserito un registro  qualora
gli apparecchi di cui fanno parte i focolari  non  possiedano  propri
dispositivi per la regolazione del tiraggio. 
  7.9. Al fine di consentire con facilita' rilevamenti e prelevamenti
di campioni, devono essere predisposti sulle  pareti  dei  canali  da
fumo, due fori, uno del diametro di mm. 50 ed uno del diametro di mm. 
80, con relativa chiusura metallica, in vicinanza  del  raccordo  con
ciascun apparecchio di cui fa parte un focolare. 
  7.10. La posizione dei fori rispetto alla sezione ed alle  curve  o
raccordi dei canali deve rispondere alle stesse prescrizioni date per
i fori praticati sui camini.