(Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615-art. 8)
                               Art. 8. 
                        Dispositivi accessori 

 
  8.1. E' vietato l'uso  di  qualunque  apparecchio  od  impianto  di
trattamento dei fumi funzionante secondo ciclo ad umido che  comporti
lo scarico, anche parziale, delle  sostanze  derivanti  dal  processo
adottato, nelle fognature pubbliche o nei corsi d'acqua. 
  8.2.  Gli  eventuali  dispositivi  di  trattamento  possono  essere
inseriti  in  qualunque  punto  del   percorso   dei   fumi   purche'
l'ubicazione ne  consenta  la  facile  accessibilita'  da  parte  del
personale addetto alla conduzione degli impianti ed a quello preposto
alla loro sorveglianza. 
  8.3.  L'adozione  dei  dispositivi   di   cui   sopra   non   esime
dall'osservanza di  tutte  le  prescrizioni  contenute  nel  presente
regolamento. 
  8.4. Gli eventuali dispositivi di trattamento, per quanto  concerne
le altezze di sbocco, le distanze, le strutture,  i  materiali  e  le
pareti interne, devono rispondere alle medesime norme stabilite per i
camini. 
  8.5. Il materiale che si raccoglie nei  dispositivi  suddetti  deve
essere periodicamente tolto e trasportato in  luoghi  di  scarico  di
riconosciuta idoneita'  oppure  consegnato  ai  servizi  di  nettezza
urbana,  separatamente  ad  altri  rifiuti  e  racchiuso  in   sacchi
impermeabili. 
  8.6. Tutte le  operazioni  di  manutenzione  e  di  pulizia  devono
potersi effettuare in modo  tale  da  evitare  qualsiasi  accidentale
dispersione del materiale raccolto.