Art. 9. Focolari 9.1. Il volume e le caratteristiche delle camere di combustione degli impianti termici devono essere determinati all'origine e verificati ai collaudi in rapporto alle massime potenzialita' ammesse ed alla natura e tipo dei combustibili da bruciare in modo tale che la fiamma visibile si esaurisca sempre entro di esse. 9.2. Inoltre, la temperatura dei fumi all'uscita degli apparecchi di cui fanno parte i focolari deve risultare, in fase di funzionamento di 2/3 della massima potenzialita' non inferiore a 160 gradi C. 9.3. La massima potenzialita' ammessa per una camera di combustione o focolare nonche' la natura ed il tipo di combustibili da bruciare in essi devono essere dichiarati dal costruttore e riportati su apposita targa ben visibile, applicata in modo inamovibile sulla piastrina frontale o su altro elemento principale fisso dell'apparecchio di cui il focolare stesso fa parte. 9.4. Sono ammessi focolari che permettano di bruciare combustibili di natura e tipi diversi purche' essi siano indicati sulla targa di cui sopra, insieme con le corrispondenti potenzialita' massime. 9.5. Sono ammesse le trasformazioni di focolari esistenti che permettano di bruciare combustibili di natura e tipi diversi da quelli originariamente previsti ed indicati nella targa purche' le nuove caratteristiche e le corrispondenti nuove massime potenzialita' siano tali che la fiamma visibile si esaurisca sempre entro la camera di combustione. In questo caso la targa deve essere sostituita a cura dell'installatore che esegue la trasformazione ed i nuovi combustibili con le nuove potenzialita' devono essere riportati su di essa. 9.6. Gli apparecchi di cui fanno parte i focolari devono sempre essere dotati di fori spia opportunamente disposti, per mezzo dei quali sia possibile la visione diretta della fiamma allo scopo di permetterne il controllo. 9.7. Inoltre, un foro del diametro di mm. 50 con relativa chiusura metallica, atto a consentire il rilevamento della temperatura dei fumi, deve essere disposto sul tratto terminale del raccordo degli apparecchi ai relativi canali da fumo.