(Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264-art. 7)
                               Art. 7. 
 
 
  Gli ambulatori di  medicina  scolastica  devono  essere  costituiti
almeno da due locali di cui  uno  adibito  alle  visite  e  uno  alla
attesa. 
  Gli ambulatori debbono essere mantenuti in condizioni  costanti  di
funzionalita' ed essere attrezzati in modo idoneo per consentire  una
efficace azione diagnostica e l'esecuzione di interventi di  medicina
preventiva nella forma piu' adatta e piu' ampia possibile, nonche' la
prestazione di eventuali  soccorsi  d'urgenza  da  parte  del  medico
scolastico e del personale sanitario ausiliario. 
  L'idoneita'  dei  locali   e   delle   attrezzature   deve   essere
riconosciuta dall'ufficiale sanitario, il quale provvede al controllo
dei materiali tecnici in dotazione e alla  custodia  dei  verbali  di
consegna e di riconsegna dei materiali stessi da parte  dei  sanitari
addetti. 
  Il medico provinciale vigila sull'azione  svolta  dagli  ambulatori
scolastici, e propone, ove occorra, il completamento e  miglioramento
delle attrezzature.