(Statuto - art. 10)
                              Art. 10. 
 
  Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo  giorno
non  festivo  della  terza  settimana  successiva  alla  data   della
proclamazione  degli  eletti,  su  convocazione  del  Presidente  del
Consiglio regionale scaduto.  Assume  la  presidenza  il  consigliere
eletto con il piu' alto numero  di  voti  preferenziali;  fungono  da
Segretari i due consiglieri piu' giovani. 
  Nella  prima  riunione   il   Consiglio   procede   alla   elezione
dell'Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente,  da  due  Vice
Presidenti e da due  Segretari,  in  modo  che  venga  assicurata  la
presenza della minoranza. 
  Il Presidente del Consiglio e' eletto  a  scrutinio  segreto  e  a'
maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vice Presidenti
e i Segretari  sono  eletti  a  scrutinio  segreto  e  a  maggioranza
relativa con due separate votazioni, votando ogni consigliere per  un
solo nome. 
  I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica per  l'intera
legislatura, e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.