(Statuto - art. 11)
                              Art. 11. 
 
  Il  Presidente  del  Consiglio  regionale  convoca  e  presiede  il
Consiglio,  assicura  il  buon  andamento  dei   lavori   consiliari,
nell'osservanza  del  Regolamento,  provvede  all'insediamento  delle
Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio. 
  Il Presidente del Consiglio regionale,  entro  sette  giorni  dalla
prima riunione del Consiglio o dalla revoca, dimissioni  o  decadenza
del Presidente della Giunta e della Giunta, convoca i Presidenti  dei
Gruppi consiliari per una consultazione in  ordine  all'elezione  del
nuovo Presidente e della nuova Giunta. 
  Il Presidente esercita  ogni  altra  funzione  attribuitagli  dallo
Statuto o dal Regolamento.