(Statuto - art. 12)
                              Art. 12. 
 
  L'Ufficio di Presidenza garantisce e  tutela  le  prerogative  e  i
diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con  i  Gruppi  consiliari,
amministra i fondi deliberati per il funzionamento del  Consiglio  ed
esercita  le  altre  funzioni  attribuitegli  dallo  Statuto  o   dal
Regolamento.