(Statuto - art. 13)
                              Art. 13. 
 
  Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio,
giugno e ottobre di ogni anno. 
  Il Consiglio regionale e'  inoltre  convocato  per  iniziativa  del
Presidente, o su richiesta del  Presidente  della  Giunta,  o  di  un
quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. 
  La convocazione e'  disposta  dal  Presidente  del  Consiglio,  con
preavviso di  almeno  cinque  giorni.  L'atto  di  convocazione  deve
contenere l'ordine del giorno della riunione.  In  caso  di  assoluta
urgenza, la  convocazione  puo'  essere  disposta  con  preavviso  di
quarantotto ore. 
  Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei  consiglieri  ne
abbiano  presentato  richiesta  al  Presidente  del   Consiglio,   la
convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e  il  Consiglio
deve essere riunito nei dieci giorni successivi. 
  Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione  nei
termini previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi  di
cui al primo comma,  il  Consiglio  e'  convocato  da  uno  dei  Vice
Presidenti, con le modalita' e nei termini previsti, dal Regolamento.