Art. 13. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno. Il Consiglio regionale e' inoltre convocato per iniziativa del Presidente, o su richiesta del Presidente della Giunta, o di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. La convocazione e' disposta dal Presidente del Consiglio, con preavviso di almeno cinque giorni. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione. In caso di assoluta urgenza, la convocazione puo' essere disposta con preavviso di quarantotto ore. Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi. Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi di cui al primo comma, il Consiglio e' convocato da uno dei Vice Presidenti, con le modalita' e nei termini previsti, dal Regolamento.