(Statuto - art. 14)
                              Art. 14. 
 
  Alla convalida della elezione dei consiglieri regionali provvede il
Consiglio regionale, a norma del Regolamento. 
  Il Consiglio delibera su relazione  della  Giunta  delle  elezioni,
eletta nella prima seduta e composta con  riguardo  alla  consistenza
numerica dei Gruppi consiliari.