Art. 17. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento. Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari, nei modi stabiliti da apposito regolamento.