(Statuto - art. 17)
                              Art. 17. 
 
  Il Consiglio regionale ha autonomia  organizzativa  e,  nell'ambito
dello stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa  e
contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento. 
  Il Consiglio regionale ha propri uffici,  dei  quali  si  avvalgono
l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni e i  Gruppi  consiliari,  nei
modi stabiliti da apposito regolamento.