(Statuto - art. 19)
                              Art. 19. 
 
  Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. 
  Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in
seduta segreta. 
  Per la validita' delle deliberazioni e'  richiesta,  salva  diversa
disposizione dello Statuto, la presenza in aula della maggioranza dei
consiglieri assegnati alla Regione, che non abbiano ottenuto  congedo
a norma del Regolamento, e il voto favorevole della  maggioranza  dei
presenti. 
  Agli effetti  di  cui  al  comma  precedente,  i  consiglieri  sono
considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto,  con  le
modalita' stabilite dal Regolamento. 
  Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese;
tre consiglieri possono chiedere la votazione per  appello  nominale.
Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto,  salva
diversa disposizione dello Statuto.