Art. 19. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta. Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta, salva diversa disposizione dello Statuto, la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, che non abbiano ottenuto congedo a norma del Regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto, con le modalita' stabilite dal Regolamento. Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione dello Statuto.