(Statuto - art. 20)
                              Art. 20. 
 
  I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi. 
  L'Ufficio  di  Presidenza  assegna  ai   Gruppi   consiliari,   per
l'esercizio delle  loro  funzioni,  contributi  a  carico  dei  fondi
deliberati per il funzionamento del Consiglio.