(Statuto - art. 21)
                              Art. 21. 
 
  Il Consiglio regionale istituisce proprie  Commissioni  permanenti,
competenti per gruppi di materie affini. 
  Il Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle
Commissioni garantendo la partecipazione o la  presenza  di  tutti  i
Gruppi consiliari. 
  Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge  e  di
regolamento e gli altri provvedimenti di  competenza  del  Consiglio,
avvalendosi eventualmente, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza,
della collaborazione di esperti,  o,  previa  intesa  con  la  Giunta
regionale, della collaborazione degli uffici competenti. 
  Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo  studio
di problemi speciali. 
  Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il  diritto  e,
se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori  delle  Commissioni,
senza diritto di voto.