Art. 22. Al fine di garantire la piu' ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione e di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le Commissioni possono procedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali; il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicita' dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni. Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle Commissioni. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attivita'. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi di leggi di regolamenti o di altri provvedimenti spettanti al Consiglio.