(Statuto - art. 22)
                              Art. 22. 
 
  Al fine di garantire la piu'  ampia  partecipazione  popolare  alla
formazione dei provvedimenti della Regione e di acquisire  tutti  gli
elementi utili  al  proprio  funzionamento,  le  Commissioni  possono
procedere alla consultazione diretta di enti locali, di cittadini, di
organizzazioni sindacali, sociali,  economiche  e  professionali;  il
Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicita' dell'ordine  del
giorno e dei lavori delle Commissioni. 
  Le leggi possono  prevedere  consultazioni  obbligatorie  da  parte
delle Commissioni. 
  Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza  le  Commissioni
possono disporre lo svolgimento di indagini conoscitive,  allo  scopo
di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque
utile alla loro attivita'. 
  Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri  deliberativi
di leggi  di  regolamenti  o  di  altri  provvedimenti  spettanti  al
Consiglio.