Art. 23. Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni consiliari hanno facolta' di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle Segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non puo' essere opposto il segreto d'ufficio. I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della Commissione.