(Statuto - art. 23)
                              Art. 23. 
 
  Nell'ambito  delle  materie  di  loro  competenza,  le  Commissioni
consiliari  hanno  facolta'  di  ordinare  l'esibizione  di  atti   e
documenti  e  di  convocare,  previa  comunicazione  alla  Giunta,  i
dirigenti delle Segreterie regionali e gli amministratori  o,  previo
avviso a questi ultimi,  i  dirigenti  di  enti,  aziende  e  agenzie
regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i
dati e  le  informazioni  da  esse  richiesti,  e  comunque  relativi
all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste  delle  Commissioni
non puo' essere opposto il segreto d'ufficio. 
  I  componenti  le  Commissioni  sono  tenuti   al   segreto   sulle
informazioni di cui siano venuti  a  conoscenza  a  motivo  del  loro
ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi  delle
leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della Commissione.