Art. 24. Il Consiglio regionale puo' disporre inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale mediante la costituzione di una speciale Commissione. La Commissione viene istituita con legge della Regione che ne fissa i compiti, le materie, la composizione in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi, e le modalita' di funzionamento. Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio. I Commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.